Approvato dal Consiglio di Amministrazione delibera n. 140 del 14 Novembre 1967
Approvato dalla Cassa Scolastica il 17 Gennaio 1968
Approvato dal Provveditorato agli Studi di Torino il 17 Maggio 1968
Donazione approvata dalla Prefettura di Torino in data 25 Marzo 1968
Art. 1
E' istituito un premio di studio per onorare la memoria della Prof. Giuseppina Colombatto, Preside dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero di Torino, morta prematuramente il 1° Maggio 1967.
Art. 2
L'importo del premio č costituito dalla rendita del capitale nominale di lire 1.000.000 (un milione) investito (e da reimpiegarsi alla scadenza) in Titoli di Stato o garantiti dallo Sato, costituito dall'offerta spontanea delle Signore Colombatto prof. Raimonda e Colombatto Maria in Bellotti sorelle della defunta Preside, per onorarne la memoria.
Art. 3
Il premio sarā conferito al termine di ogni anno scolastico, durante la cerimonia di premiazione degli alunni, ad alunno o alunna dell'Istituto tra i migliori classificati e che, per serietā della condotta e per la nobiltā delle doti morali e sociali, oltre che per le particolari ristrettezze economiche sia degno di speciale considerazione, sentito il Consiglio dei Professori, a giudizio del Preside e delle fondatrici del premio.
In particolare, concorreranno alla valutazione complessiva ed alla formulazione del giudizio, i seguenti elementi:
a) capacitā di affermare e sostenere i valori di fronte ad obiezioni e critiche errate
b) dignitā,gentilezza e rispetto della persona in sé e gli altri
c) rapida discriminazione tra il lecito e l'illecito.
Art. 4
In caso di non conferimento del premio per mancanza delle condizioni richieste, esso sarā conglobato sull'attivitā dell'anno successivo con facoltā di conferire due premi.
Art. 5
L'amministrazione del suddetto premio č affidato al Consiglio della Cassa Scolastica, con gestione separata. La rendita non potrā essere devoluta ad altro scopo.
Art. 6
In caso di trasformazione dell'Istituto Professionale Alberghiero di Torino, il patrimonio del premio seguirā le sorti della Cassa Scolastica e sarā amministrato secondo le norme del presente regolamento.
Art. 7
Gli atti relativi all'amministrazione ed al conferimento del premio saranno sottoposti all'approvazione del Provveditorato agli Studi con le modalitā ed i limiti fissati per il rendiconto del patrimonio della Cassa Scolastica.
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